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Lavori socialmente utili
Sono così definite le attività che assicurano servizi agli enti locali e sostegno al reddito dei lavoratori. Costituiscono forme di riaccostamento.
I lavori socialmente utili si collocano a metà strada, tra una forma di assistenza e sostegno al reddito ed un trampolino verso il lavoro. Sono infatti nati qualche anno fa col fine di porre fine alla pratica delle proroghe di trattamenti di cassa integrazione e mobilità, nella speranza di sostituirvi attività che, oltre ad assicurare servizi agli enti locali e sostegno al reddito dei lavoratori, potessero costituire per questi ultimi forme di riaccostamento ad attività lavorative.
I lavori socialmente utili sono stati avviati tramite la presentazione di progetti da parte delle amministrazioni pubbliche, locali o centrali, finanziati da risorse a carico dello Stato (Fondo per l'occupazione, presso il Ministero del Lavoro).
Inizialmente non potevano superare i 12 mesi di durata. Dal 1995, anno in cui si è iniziato a finanziare i lavori socialmente utili, il numero dei soggetti coinvolti ha continuato ad aumentare, soprattutto in alcune aree (con le successive proroghe dei primi progetti e con il finanziamento di nuovi progetti, che si rivolgevano, oltre che ai lavoratori con trattamenti di cassa integrazione e mobilità in scadenza, anche ai giovani, in assenza di altre risposte in anni di emergenza occupazionale).
I lavoratori coinvolti ricevono un assegno di lire 850.000 per 20 ore settimanali di attività. In caso di utilizzo per orario superiore spetta un importo integrativo.
Poiché il lavoro socialmente utile non costituisce giuridicamente un rapporto di lavoro, non è prevista copertura previdenziale.
Solo dopo che si è arrivati ad avere circa 140.000 lavoratori coinvolti in queste attività (che si rivelavano sempre più senza sbocchi), governi centrali e locali, dietro forte insistenza del sindacato, hanno cercato di cambiare rotta. Il sindacato denunciava l'errore insito nella politica dei lavori socialmente utili, che, per il modo in cui venivano concepiti, non riuscivano a creare lavoro vero, ma solo lavoro assistito, creato per decreto.
Con la legge 144/99 (art. 45), si è messo fine a nuovi avviamenti in lavori socialmente utili, potendosi solo prorogare quelli già in essere. In seguito, con il decreto legislativo n. 81/2000, è stata emanata una normativa che prevede alcuni benefici per facilitare la ricerca di una occupazione stabile oppure una occupazione in proprio (incentivi sostanziosi per le imprese che assumano i lavoratori socialmente utili, finanziamenti per attività autonome, compreso il c.d. "prestito d'onore", facilitazioni alle esternalizzazioni di attività da parte delle pubbliche amministrazioni ad imprese composte di ex LSU).
Dopo una fase di difficile decollo di tali agevolazioni, negli ultimi mesi esse hanno iniziato a dare risultati e migliaia di lavoratori hanno trovato un'occupazione stabile.
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